Il terzo incontro ha approfondito i profili della separazione dei poteri relativi al
potere giurisdizionale. Se, infatti, nella cultura giuridica dell’Europa occidentale il giudice è considerato un mero esecutore della legge, oggi si assiste all’emergere di un nuovo indirizzo, in forza del quale ad esso si assegna anche – sull’esempio dei modelli anglosassoni di
common law – una funzione creatrice di diritto. Il che accade soprattutto riconoscendo sempre più spazio all’interpretazione giudiziale nella ricerca della migliore soluzione del singolo caso concreto. Sviluppo, questo, riscontrabile in termini assai accentuati nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, in seno alla quale, facendo leva sull’asserita duttilità dei parametri costituzionali di riferimento, si sono progressivamente enucleati una serie di strumenti – quali, ad e...
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